Statuto

Art. 1 – Denominazione: È costituita, ai sensi del Tit. I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto, la libera Associazione denominata “META DivenirePensando”, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

Art. 2 – Sede: L’Associazione ha sede in Roma, via Clelia n.50, 00181 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 3 – Durata: La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4 – Scopo e soggetto sociale: “META DivenirePensando” è un’associazione che non ha fini di lucro e operando esclusivamente per fini di solidarietà sociale, si propone l’elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale.

L’Associazione è apartitica, aconfessionale, ed è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà. Lo spirito e la prassi dell’Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. L’associazione intende promuovere il benessere e lo sviluppo individuale e sociale, perseguendo i seguenti scopi:

1) Promuovere il benessere psicofisico della persona nei diversi contesti di appartenenza per favorirne la crescita e l’integrazione attraverso interventi socio-culturali, formativi, ricreativi, assistenziali e di cura.

2) Predisporre nel territorio luoghi fisici e servizi di divulgazione e accesso agli strumenti della psicologia e della psicoterapia, la cui fruizione consenta un miglioramento della qualità della vita della persona, della famiglia e della collettività, attraverso l’aumento della consapevolezza e dell’autonomia, il riconoscimento delle potenzialità e l’apprendimento di strategie per fronteggiare situazioni di disagio e malessere psicologico.

3) Promuovere il riconoscimento e il rispetto delle differenze individuali e dei diritti della persona, con attenzione particolare a minori, anziani, immigrati e fasce deboli della popolazione.

4) Stimolare l’integrazione e il rispetto delle diversità (culturali, d’identità sessuale e di genere, religiose, fisiche, psichiche etc.) attraverso il contrasto della discriminazione.

5) Operare interventi di prevenzione del disagio sociale.

6) Promuovere e favorire la condivisione, la co-creazione e lo sviluppo costante di informazioni e conoscenza tra i promotori ed i diversi destinatari degli interventi dell’associazione, attraverso la formazione, l’aggiornamento, la cooperazione e la ricerca scientifica.

7) Promuovere attraverso interventi multidisciplinari la produzione sinergica di competenze trasversali per lo sviluppo del potenziale umano e del benessere psico-fisico.

8) Promuovere la formazione e la crescita professionale di coloro che contribuiscono alla realizzazione delle attività dell’Associazione.

Art. 5 – Attività: Per raggiungere gli scopi di cui all’art. 4, l’Associazione svolgerà attività individuali e di gruppo nei seguenti settori: assistenza sociale, psicologica, psicodiagnostica e psicoterapeutica, psico-sociale, socio-sanitaria, socio-educativa, istruzione e formazione, ricerca e sviluppo, tenendo conto delle esigenze della persona in ciascuna fase del ciclo vitale. L’Associazione intende realizzare le seguenti attività:

1) Istituire uno spazio fisico dedicato ad attività cliniche e di consulenza psicologica e psicoterapia, rivolte all’individuo, alla coppia, alle famiglie e ai gruppi, in situazioni di disagio psicologico.

2) Progettare e istituire servizi di prevenzione, ascolto, sostegno, consulenza psicologica, psicoterapia, riabilitazione e cura presso altre agenzie del territorio (scuole, ospedali, aziende, enti locali, etc).

3) Istituire un osservatorio permanente per monitorare e intervenire in situazioni di disagio psico-sociale.

4) Realizzare interventi educativi e riabilitativi individualizzati per soggetti, adulti e minori, con bisogni speciali.

5) Realizzare materiale informativo e promozionale per diffondere e supportare le attività, attraverso media cartacei (opuscoli, pubblicazioni) e telematici (sito internet).

6) Acquistare e distribuire materiale di interesse per le finalità dell’Associazione a beneficio dei Soci, dei destinatari degli interventi, di tutti gli interessati e dei partner di rete.

7) Organizzare, svolgere e partecipare a manifestazioni d’interesse sociale, culturale, artistico (mostre, presentazioni, rappresentazioni, concerti, Tv, radio, etc.), utili a far conoscere le finalità dell’Associazione e sensibilizzare rispetto agli obiettivi che persegue.

8) Progettare e attuare corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione, giornate di studio e culturali, seminari, convegni, corsi scolastici ed extrascolastici, gruppi monotematici, Ecm, stages e tirocini, workshop esperienziali, laboratori espressivi, corsi riconosciuti e non da MIUR, Ministero della Sanità, Regione.

9) Organizzare e gestire gruppi di supervisione per operatori del settore educativo, sanitario, riabilitativo, didattico e di altri settori lavorativi non meglio specificati.

10) Istituire un servizio di orientamento anche virtuale alle risorse sociali, sanitarie, educative, assistenziali, ricreative del territorio.

11) Attivare collaborazioni e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la realizzazione delle finalità dell’Associazione.

12) Attivare collaborazioni con enti, associazioni e singoli per l’attuazione di progetti specifici o che prevedano particolari competenze tecnico-professionali.

13) Effettuare gemellaggi o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.

14) L’Associazione potrà inoltre ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad esempio: Comune, Provincia o Regione, nonché da enti nazionali e internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

15) Organizzare gruppi di ricerca scientifica su tematiche riguardanti le attività dell’Associazione.

16) Predisporre centri di documentazione multidisciplinari, anche virtuali, per Soci e cittadini. Promuovere e curare direttamente e indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi di ogni genere, nonché di pubblicazioni periodiche.Pubblicare notiziari, indagini, ricerche e studi di bibliografie.

17) Istituire un servizio di orientamento e ricerca anche virtuale per studenti.

L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, nonché reperire a fini di collaborazione tutte le personalità disponibili nell’ambito psicologico, formativo, educativo, di operatori sociali e in campo giuridico.

L’Associazione, per il perseguimento del proprio scopo, potrà esercitare ogni altra attività coerente con lo scopo stesso che verrà di volta in volta considerata utile dai propri associati.

Art. 6 – Soci e modalità di ammissione: Gli Associati sono le persone fisiche, giuridiche ed ogni tipologia di ente pubblico o privato che manifestano l’intenzione di aderire all’Associazione e di perseguirne lo scopo e le finalità. Gli associati versano all’Associazione, nel momento in cui ne entrano a far parte, un contributo nella misura che verrà stabilita dagli organi dell’Associazione a questo preposti.

I Soci, possono essere:

• Soci Fondatori. Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno firmato l’Atto Costitutivo.

• Soci Ordinari. Sono Soci Ordinari le persone fisiche che aderiscono all’Associazione prestando un’attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio dei Soci Fondatori.

• Soci Onorari. Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale. Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici o privati di qualsiasi tipo,

mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall’Assemblea generale e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti all’osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione.

Art. 7 – Requisiti dei soci: Chi intende essere ammesso come Socio deve presentare al Consiglio dei Soci Fondatori una richiesta scritta in cui dichiari:

• Nome, cognome, residenza e data di nascita;

• Denominazione, sede, statuto in caso di ente o persone giuridiche;

• Di impegnarsi a rispettare quanto previsto dal presente Statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

• Di impegnarsi al versamento della quota associativa annua.

Il Consiglio Direttivo, accertata l’esistenza dei requisiti e la manifesta volontà del proponente di aderire allo scopo associativo, delibera sull’ammissione del nuovo Socio. La delibera diventa operativa solo dopo il versamento della quota sociale, entro cinque giorni dal ricevimento da parte dell’interessato della delibera di accettazione. La delibera si intenderà automaticamente decaduta nel caso di mancato pagamento della quota suddetta.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio: La qualità di socio si perde per:

• Decesso;

• Mancato pagamento della quota sociale;

• Dimissioni: ogni socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso alla data delle dimissioni;

• Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione del socio, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o dalle delibere o regolamenti approvati dagli organi associativi, o qualora tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, , o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.

Art. 9 – Patrimonio e risorse economiche: Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili conferiti all’atto della costituzione e in esso risultanti. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

1) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili pervenuti all’Associazione a titolo di incremento del patrimonio;

2) lasciti e donazioni con destinazione vincolata. È comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

L’Associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo delle quote associative e delle altre entrate finanziarie. L’eventuale avanzo di gestione deve essere mantenuto nelle casse dell’Associazione e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In nessun caso i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni anche in forma di distribuzione diretta o indiretta di utili.L’eventuale avanzo di gestione al termine della vita della Associazione dovrà essere devoluto ad organismo associativo avente finalità analoghe a quelle dell’Associazione.

Art. 10 – Organi dell’Associazione: Sono organi dell’Associazione:

a) il Consiglio dei Soci Fondatori;

b) l’Assemblea dei Soci;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Presidente;

e) Il Segretario;

f) Il Tesoriere.

Il Consiglio dei Soci Fondatori è composto da tutti i soci fondatori e deve essere convocato dal Presidente, almeno una volta l’anno, e ogni qualvolta uno dei soci fondatori lo ritenga necessario. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e il consiglio deve essere tenuto entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni del Consiglio dei Soci Fondatori devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o e-mail, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare. Ogni socio può essere portatore di una delega.

Il Consiglio dei Soci Fondatori ha i seguenti compiti:

• Eleggere i membri del primo Consiglio Direttivo, il primo Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
• Indirizzare la vita dell’associazione, coadiuvando il Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Il Consiglio dei soci fondatori: Il Consiglio dei Soci Fondatori è composto da tutti i soci fondatori e deve essere convocato dal Presidente, almeno una volta l’anno, e ogni qualvolta uno dei soci fondatori lo ritenga necessario. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e il consiglio deve essere tenuto entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni del Consiglio dei Soci Fondatori devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o e-mail, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare. Ogni socio può essere portatore di una delega.

Il Consiglio dei Soci Fondatori ha i seguenti compiti:

• Eleggere i membri del primo Consiglio Direttivo, il primo Presidente, il Segretario e il Tesoriere;

• Indirizzare la vita dell’associazione, coadiuvando il Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Assemblea dei soci: L’Assemblea è costituita da tutti i soci che abbiano siano in regola col versamento della quota associativa e che siano regolarmente iscritti nel libro soci.

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti gli associati. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria ha il compito di eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’Associazione.

L’Assemblea straordinaria ha il compito di delineare ed esaminare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione; deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo o i singoli soci vorranno ad essa sottoporre.

Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea: L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo, dal Consiglio dei Soci Fondatori o da almeno un terzo dei Soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell’Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’Associazione presso la sede. Nella convocazione dovranno essere specificati ordine del giorno, data, luogo e ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 14 – Validità dell’Assemblea: Ogni Socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole del 66%, ovvero i 2/3 del totale degli associati intervenuti, sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal vice-Presidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall’Assemblea. I verbali dell’Assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 15 – Consiglio direttivo: Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione, direzione e esecuzione dell’Associazione, è composto da sette membri, incluso il Presidente. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo.

Il primo Consiglio Direttivo è eletto in sede di costituzione e dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall’Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre in bozza il bilancio dell’Associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un eventuale apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli per cooptazione nominando al loro posto il Socio o Soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 – Segretario e tesoriere: Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Libro dei Soci, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio dei Soci Fondatori, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. Il Tesoriere collabora con il Presidente e gli spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’Associazione.

Art. 17 – Presidente: Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La prima nomina è ratificata nell’Atto Costitutivo. Il Presidente assume la carica di: Presidente dell’Associazione, del Consiglio Direttivo. Egli convoca e presiede l’Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi. Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente:

• predisporre le linee generali del programma delle attività annuali e a medio termine dell’Associazione;
redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;

• vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati; emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.

• provvedere all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei Soci Fondatori, dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;

• compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Presidente può richiedere la firma abbinata di un altro componente del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Quota sociale: La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. La quota va versata al momento dell’ingresso nell’Associazione e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea, all’elettorato, né prendere parte alle attività dell’organizzazione.

Art. 19 – Esercizio sociale: Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 20 – Scioglimento: In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore.

Art. 21 – Norme finali: Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile.